https://doi.org/10.4081/gimle.1024
P070 | RISCHI CEM E ROA NEL SETTORE ESTETICO
L. Filosa1, V. Lopresto2, C. Grandi3, A. Bogi4, A. Mignosa5, R. Di Liberto6 | 1Consulenza Tecnica per la Salute e la Sicurezza Centrale – INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Roma, Italia; 2Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi − ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Centro Ricerche Casaccia, Roma, Italia; 3Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale – INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Monte Porzio Catone (RM), Italia; 4Laboratorio di Sanità Pubblica, Azienda USL Toscana Sud Est, Siena, Italia; 5Consulenza Tecnica per la Salute e la Sicurezza, Direzione Regionale Sicilia – INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Roma, Italia; 6Direttore U.O.C. Fisica Sanitaria, IRCCS Policlinico San Matteo Pavia, Italia
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Obiettivi. Fornire il panorama normativo regolatorio italiano [1][2] e internazionale [3] allo scopo di evidenziare le criticità del settore, soprattutto nell’ottica della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione al Capo IV (CEM) e Capo V (ROA) del Titolo VIII del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Metodi. Esame del panorama normativo e della letteratura di settore, analizzando le tecnologie permesse, le schede tecniche, le limitazioni d'uso e, in ordine alla tutela della salute e della sicurezza occupazionali, le relative criticità legate sia alla tecnologia in continua evoluzione sia al possibile utilizzo inappropriato di dispositivi destinati all’uso in medicina estetica.
Risultati e conclusioni. L’incremento dell’aspettativa di vita delle persone e la ricerca del proprio benessere psicofisico, unitamente alla redditività del settore, ha comportato un aumento pressoché esponenziale del numero e della frequentazione dei centri estetici. Le criticità maggiori che si incontrano in questo ambito riguardano due aspetti: da un lato vi sono i rischi legati ad alcune tecnologie permesse, come sistemi per depilazione laser e a luce pulsata, che rappresentano sorgenti rilevanti di radiazioni ottiche, dall’altro, anche sulla base di pressioni esercitate da distributori e produttori, sono in continua diffusione apparecchiature per effettuare trattamenti non previsti dalla normativa attuale. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante per la sicurezza dei clienti e degli operatori. In questo caso, infatti, si esce dal profilo di rischio previsto dai legislatori, che si estrinseca nelle limitazioni inserite nei decreti in vigore [1] [2], e si arriva in alcuni casi ad effettuare trattamenti del tutto simili a quelli della medicina estetica.
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1. Legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 4, 5 gennaio 1990.
2. Decreto Ministeriale 15 ottobre 2015, n. 206. Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 300, 28 dicembre 2015.
3. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). intended Human Exposure to Nonionizing Radiation for Cosmetic Purposes. Health Phys 2020; 118:562-79.
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